Il codice CIN

a cura di Roberto Sala - Dottore commercialista, partner di ORACON Developement & Consulting

Il codice CIN 

Il 3 settembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma che prevede - per i soggetti che propongano o concedano in locazione immobili per finalità turistiche o in locazione breve o i titolari di strutture turistico ricettive alberghiere o extralberghiere - l’obbligo (decorrente dal 2 novembre 2024) di avere il Codice identificativo Nazionale (CIN) per detti immobili e strutture. Si tratta in sostanza di una mappatura telematica (BDSR, Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive), obbligatoria per gli immobili/strutture citati.

Il codice CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo mediante accesso al portale https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), previa istanza telematica. L’istanza deve obbligatoriamente contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti. Attenzione: trattandosi di dichiarazione sostitutiva, eventuali false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali.

L’istanza doveva essere presentata entro 60 giorni dal 2 novembre 2024 per i soggetti che già avevano il codice regionale o provinciale; entro 30 giorni decorrenti dalla data di assegnazione del codice regionale o provinciale per chi ha ottenuto il codice dopo il 2 novembre 2024: di fatto, prima si deve ottenere il codice regionale o provinciale, e poi richiedere il codice nazionale (CIN).

Chi non ha il CIN rischia una sanzione da 800 a 8000 euro; il CIN va esposto all’esterno dell’immobile ed indicato in ogni annuncio che lo riguardi, pena una sanzione da 500 a 5000 euro. La mancanza di CIN sarà elemento di assoggettamento a verifiche fiscali. Il codice CIN dovrà essere peraltro indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai locatori.

Norme stringenti - ed onerose - sono previste in materia di sicurezza degli impianti: le unità immobiliari devono avere dispositivi (funzionanti) per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio nonché estintori portatili a norma di legge. Le unità gestite in forma imprenditoriale devono avere i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla legge.

Chi esercita attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale ha l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comune dove svolge l’attività. Ricordiamo che i soggetti che effettuano locazioni brevi di più di 4 appartamenti per periodo d’imposta, conseguono automaticamente la qualifica di imprenditore. La mancata presentazione della SCIA comporta sanzione da 2000 a 10000 euro. 

Per uniformare l’applicazione della norma il Ministero del Turismo, con avviso del 22 ottobre 2024, ha stabilito che il termine ultimo per il conseguimento del codice CIN è fissato alla data del 1 gennaio 2025. 

E’ evidente l’attenzione dello Stato e dell’Erario nei confronti del settore turistico che comporta nuovi adempimenti, pesanti oneri e responsabilità nonché sanzioni in capo ai proprietari e gestori di immobili a vocazione turistica.

 

Foto di Cristian Zuelli

Foto di Cristian Zuelli